IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2010, n. 26, che, tra l'altro, prevede la soppressione delle autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Considerato che la sopra citata manovra di finanza pubblica ha ridotto, tra l'altro, del 10% le risorse finanziarie del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerato altresi' che la grave situazione economica in atto nel Paese impone l'adozione di misure urgenti finalizzate a contenere le spese sostenute dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Tenuto conto che per effetto delle sopra citate riduzioni del bilancio del Dipartimento della protezione civile, quantificate in circa 60 milioni di euro per gli anni 2011-2013, occorre conseguentemente provvedere anche al contenimento delle spese relative alle attivita' delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del sistema nazionale di protezione civile; Viste le dichiarazioni di stato d'emergenza adottate per il superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. Al fine di ottimizzare e contenere le spese delle componenti che a vario titolo contribuiscono al funzionamento del servizio nazionale di protezione civile, ai compensi spettanti ai commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122. Al fine di conseguire un'ulteriore economia di spesa non inferiore al 5% di quella attualmente sostenuta, i compensi medesimi sono rideterminati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La corresponsione dei compensi previsti dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' consentita per attuare le misure strettamente necessarie a far fronte alla gestione ed al superamento dello stato di prima emergenza e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della situazione emergenziale o di grande evento, rinnovabile una sola volta. 3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nei casi degli stati d'emergenza prorogati le autorizzazioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevedono prestazioni di lavoro straordinario, sono ricondotte entro il limite di 30 ore mensili pro-capite.