IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 2010,
n. 26, che, tra l'altro, prevede la soppressione delle autorizzazioni
del Dipartimento della protezione civile  a  stipulare  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente  ai
contratti a tempo determinato stipulati; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  del  30  luglio  2010,  n.  122,  recante
«Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica»; 
  Considerato che la sopra citata  manovra  di  finanza  pubblica  ha
ridotto, tra l'altro, del 10% le risorse finanziarie del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Considerato altresi' che la grave situazione economica in atto  nel
Paese impone l'adozione di misure urgenti finalizzate a contenere  le
spese  sostenute  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Tenuto conto che per  effetto  delle  sopra  citate  riduzioni  del
bilancio del Dipartimento della protezione  civile,  quantificate  in
circa  60  milioni  di  euro  per   gli   anni   2011-2013,   occorre
conseguentemente  provvedere  anche  al  contenimento   delle   spese
relative  alle  attivita'  delle  componenti  che  a   vario   titolo
contribuiscono al funzionamento del sistema nazionale  di  protezione
civile; 
  Viste  le  dichiarazioni  di  stato  d'emergenza  adottate  per  il
superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul  territorio
nazionale e le conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di ottimizzare e contenere le spese delle componenti che
a vario titolo contribuiscono al funzionamento del servizio nazionale
di protezione civile, ai compensi spettanti  ai  commissari  delegati
nominati ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,
si applica quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30
luglio 2010, n. 122. Al fine di conseguire un'ulteriore  economia  di
spesa non inferiore al 5% di quella attualmente sostenuta, i compensi
medesimi sono rideterminati con decreto  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  2.  La  corresponsione   dei   compensi   previsti   dall'art.   22
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536  del
28 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e'  consentita
per attuare le misure  strettamente  necessarie  a  far  fronte  alla
gestione ed al superamento dello stato di prima emergenza e  comunque
per un periodo  non  superiore  a  tre  mesi  dal  verificarsi  della
situazione emergenziale o di  grande  evento,  rinnovabile  una  sola
volta. 
  3. Dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza  nei  casi
degli stati d'emergenza prorogati le  autorizzazioni  previste  dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  che  prevedono
prestazioni di lavoro straordinario, sono ricondotte entro il  limite
di 30 ore mensili pro-capite.